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Per effetto dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ad opera del decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, e dei successivi decreti legislativi 31 marzo 1998 , n.80, e 30 marzo 2001 n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’impiego pubblico è stato equiparato a quello privato.
In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001 n.165, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto 165/2001. Inoltre, lo steso articolo 2 citato prevede che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
In virtù di quest’ultima disposizione la disciplina vigente in materia è la seguente:
1.Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
2.L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
3.Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a.nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti ;
b.nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
4.Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
5.Nei casi in cui la legge consente l’assegnazione di mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
6.Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
7.Al di fuori delle ipotesi consentite l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, è nulla ma al lavoratore e' corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione in questi casi risponde personalmente del maggior onere conseguente per l’amministrazione, se ha agito con dolo o colpa grave.
8.Il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore anche qualora le mansioni superiori siano state svolte in assenza di un atto formale da parte del dirigente ma con l’acuiescenza di quest’ultimo o dell’amministrazione stessa.
Le disposizioni di cui all’art. 56 citato non si applicano alle situazioni esauritesi già esaurite alla data del novembre 1998.
Come gia detto, ai fini della ripartizione delle spese del condominio e della formazione della volontà dell'organo assembleare vengono utilizzate le tabelle millesimali, le quali hanno la funzione di predeterminare il valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio. In virtù di quanto dispone l'articolo 68 att. c.c. "per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
La cd privatizzazione del pubblico impiego ha determinato in sostanza l’assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alle norme del codice civile ed a tutta la legislazione speciale in materia di lavoro, nonché il ricorso al sistema della contrattazione collettiva.
Così la disciplina del lavoro pubblico cd contrattualizzato è caratterizzata da un sistema di fonti concorrenti: legge, contratto e atti organizzativi.