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I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio". Tali valori possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
In ordine al quantum, cioè alla misura del risarcimento, ne viene di regola effettuata una valutazione cd.equitativa.
Il datore di lavoro, per converso, deve vincere la presunzione di colpa esistente in suo danno, provando che le condotte indicate dal lavoratore non possono essere qualificate come mobbizzanti, che per ciascuna di esse esiste una valida spiegazione e che le stesse non sono finalisticamente collegate tra loro.
Come si è detto, solo con l’art. 56 d. l.vo n.29/93, nel testo sostituito dall’art. 25 d. l.vo n.80/98, vengono riconosciute al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori e ciò anche nel caso in cui l’assegnazione a tali mansioni sia avvenuta al di fuori delle ipotesi prescritte. Tale disposizione è stata poi modificata dapprima dall’art. 15 del d. l.vo 29.10.1998 n.387 e successivamente dall’art. 52 l.vo 30.3.2001 n.165.
Nel caso in cui le condotte mobbizzanti siano poste in essere dai dipendenti del datore di lavoro nei confronti dei colleghi, il datore di lavoro risponde “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Data la difficoltà di fornire una simile prova, in questi casi quella del datore di lavoro appare una forma di responsabilità oggettiva.
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di “mobbing”:
Mobbing - prova del danno - prova liberatoria del datore di lavoro- insussistenza. Un’azienda è stata condannata al risarcimento del danno da mobbing nei confronti di un lavoratore dipendente. Mentre il lavoratore ha provato, per testimoni e documentalmente che il datore di lavoro ha posto in essere nei suoi confronti comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione.Per converso il datore di lavoro non ha provato che le sue condotte non erano vessatorie ma erano dettate ciascuna da una motivazione specifica.