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Con particolare riferimento a quest’ultimo inciso, va detto che con l’espressione “atti amministrativi presupposti” si fa riferimento a provvedimenti o regolamenti cosiddetti di macro organizzazione, che riguardano cioè l’organizzazione complessiva degli uffici e che, in quanto tali, di regola non incidono direttamente sul singolo rapporto.
Tuttavia va precisato che, può accadere, per converso, che detti provvedimenti vengano ad incidere, danneggiandola, la posizione del lavoratore ( è il caso, ad esempio, del regolamento che definisce le linee organizzative fondamentali di un’ azienda sanitaria rispetto al provvedimento di revoca di un incarico dirigenziale).
Ai sensi dell’art.56 del d.Lgs 165/2001, il dipendente pubblico deve essere adibito alla mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
Nell’ambito delle mansioni afferenti lo specifico profilo professionale, l’amministrazione può discrezionalmente assegnare al dipendente quelle che ritiene più confacenti alle sue caratteristiche
Decorso il termine di scadenza previsto, il privato non può più ricorrere in giudizio avverso il silenzio. Tuttavia la legge prevede la possibilità di riproporre alla P.A. l’istanza inevasa, ove ne ricorrano i presupposti.
Ebbene, in questi casi, tali provvedimenti devono essere impugnati innanzi al tribunale amministrativo competente nel termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione, notificazione, pubblicazione o piena conoscenza.
Infine, va ricordato che al regime privatizzato sono sottratte alcune categorie di lavoratori che conservano dunque uno statuto pubblicistico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, forze di polizia e forze armate, personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; dipendenti delle autorità amministrative indipendenti; professori e ricercatori universitari. A queste categorie continua ad applicarsi la legislazione pubblicistica ed i relativi giudizi sono soggetti ancora alla giurisdizione del giudice amministrativo in via esclusiva.