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Va segnalato che anche la più recente disciplina, pur ammettendo il pagamento delle mansioni superiori svolte, conferma brevi limiti temporali per il relativo svolgimento e preclude la stabilizzazione delle mansioni stesse. Ciò che continua a costituire – anche dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – uno dei più significativi punti di diversificazione fra rapporto di lavoro pubblico e privato. Infatti, mentre nel primo caso resta preclusa ogni rilevanza all’esercizio di fatto di mansioni superiori, nel rapporto di lavoro privato l’art. 2103 cod. civ. prevede che dallo svolgimento di mansioni superiori scaturisca non solo il diritto retribuzione corrispondente, ma anche all’inquadramento nella qualifica superiore.
In particolare, fino alla recente legge di riforma del procedimento amministrativo, ove l’amministrazione non avesse risposto ad un’istanza, trascorsi 60 giorni, o il diverso termine indicato dalla legge, il privato avrebbe dovuto notificare un atto formale di diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine si sarebbe formato il cd.”silenzio-rifiuto”, solo in presenza del quale l’interessato avrebbe potuto rivolgersi al giudice.
Questa disciplina deve però ritenersi superata alla luce della recente modifica apportata all’art. 2 della L.241/90 dalla L.15/05.
Il primo articolo della L. n.547/93 ha aggiunto il terzo comma all’art. 392 c.p. (che disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e definisce in maniera più ampia – in considerazione dei “nuovi beni” tutelati, costituiti dal programma e dal sistema informatico – il concetto di “violenza sulle cose”. Nella condotta che integra la fattispecie sanzionata tradizionalmente “si ha violenza sulle cose quando la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”, mentre nella fattispecie di nuova introduzione “si ha altresì violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico” al fine di esercitare un preteso diritto.
Ai sensi del comma 4 - bis, art.2, L.241/90, introdotto dalla L.15/05, decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza o il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente.
Esigenze di certezza del diritto hanno peraltro indotto il legislatore a prevedere anche un termine massimo entro il quale l’istante può proporre ricorso al Tribunale amministrativo: e cioè, fin tanto che perdura l’inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine di 90 giorni o dal diverso termine eventualmente stabilito per la conclusione del procedimento. Ciò in quanto il privato è comunque reso edotto del termine di conclusione del procedimento con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, giusta la modifica apportata all’art. 8 della L.241/90.