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In ordine ai presupposti per il risarcimento del danno da demansionamento si sono formati in giurisprudenza tre orientamenti .
Secondo un primo orientamento nel caso di illegittimo demansionamento che comporti pregiudizio alla vita professionale e di relazione, è possibile il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio di natura non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 cc. Ciò purchè il lavoratore provi l’effettiva sussistenza del danno, tale prova viene dunque a costituire un presupposto indefettibile anche nel caso di liquidazione in via equitativa. ( vedi sul punto Cass. 1026/97). In sostanza, alla stregua di questa interpretazione, il danno non è conseguenza automatica del comportamento illegittimo, ma il lavoratore deve fornirne la prova alla stregua degli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova.
Secondo un altro orientamento, il comportamento del datore di lavoro che adibisca il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto viola più profili che solo in parte hanno rilievo economico. Tale condotta infatti, oltre a violare il disposto dell’art.2103 del codice civile, lede un diritto fondamentale quale quello del lavoratore alla libera esplicazione della professionalità nel luogo di lavoro e nella vita di relazione. Tale lesione ha risvolti patrimoniali suscettibili di essere risarciti alla stregua di una valutazione equitativa. Quest’indirizzo afferma che il risarcimento può essere riconosciuto anche nell’ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione del pregiudizio professionale.
La nuova disposizione supera evidentemente sia il primo che il terzo orientamento e dunque riconoscere al giudice il potere di sostituirsi all’amministrazione in ordine alla valutazione del merito dell’istanza.
Bisognerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali in materia per risolvere i primi dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma.
Il lavoratore che subisce il demansionamento può in ogni caso chiedere il risarcimento del danno subito. Si tratta nella fattispecie di un danno alla professionalità, all’immagine, nonché di un danno da perdita di chance.
Tale danno viene, di regola, calcolato in via equitativa, sebbene la giurisprudenza si sia oramai orientata nel senso di far riferimento, nella liquidazione, ad una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare del tempo della lesione della professionalità.