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La norma di cui all’art. 420 c.p. è stata completamente sostituita dalla L. 547/93 e nella sua nuova formulazione sanziona la condotta di chi commetta un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Si deve trattare di sistemi, dati, ecc. appartenenti a soggetti pubblici o privati, che abbiano complessità e rilevanza tali da far sì che un attentato agli stessi sia fonte di immediato pericolo per l’ordine pubblico o per gli interessi socio-economici della collettività.
Nel 3° comma è contenuta la previsione della fattispecie aggravata, unica per entrambe le ipotesi dei precedenti commi, e concernente sia il caso che dall’attentato derivi la distruzione o il danneggiamento o l’interruzione, anche parziale, del funzionamento dell’impianto, sia che le stesse conseguenze si producano rispetto ai sistemi informatici o telematici ovvero ai dati, alle informazioni o ai programmi in essi contenuti.
A tal fine è stato è stato introdotto nell’ordinamento penale il concetto di “documento informatico” definito nella seconda parte dell’art. 491 bis c.p. come “qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”. Tale definizione ha creato non pochi problemi di applicazione pratica per la evidente difficoltà di identificare il supporto con i dati in esso contenuti. Ed invero, a stretto rigore, oggetto della falsificazione non possono dirsi i supporti, per la loro intrinseca modificabilità, ma i dati o informazioni in essi contenuti. Tanto è vero che il legislatore ha sentito l’esigenza di meglio specificare la nozione di documento informatico che con il regolamento approvato con D.P.R. 10 novembre 1997 n° 513 ha individuato il documento informatico, anziché nel supporto, nella “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1 lett. a).
In particolare, la retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico aveva dato luogo in passato ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, fino al consolidamento di quell’indirizzo alla stregua del quale per la retribuibilità occorrevano un'espressa previsione normativa, un preventivo provvedimento di incarico riferito a mansioni di qualifica immediatamente superiore, la disponibilità del relativo posto in organico (Sez. V n.1447 del 12.10.1999, sez. VI n.1119 del 18.7.1997, A.P. n.22 del 18.11.1999).
Con riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell’art. 491 bis, occorrerà fare riferimento alla disciplina prevista dal capo III del codice penale in tema di falsità in atti, che prevede pene di entità diversa a seconda della gravità e dell’oggetto della violazione.
La difficoltà di contenere nell’ambito dell’art. 640 c.p. – che prevede il reato di truffa – le analoghe violazioni di carattere “informatico”, ha indotto il legislatore a ritenere la necessità di creare una nuova fattispecie di reato, definito “frode informatica”, nella quale la comune condotta di artificio e raggiro è più specificamente integrata dall’alterazione di un sistema informatico o telematico.