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Le mansioni del lavoratori di cui all’ art. 2103 c.c. contribuiscono all’individuazione del tipo di attività oggetto dell’obbligazione lavorativa.
In relazione ad esse vengono stabilite la qualifica e la categoria del lavoratore.
In generale il lavoratore viene assunto per lo svolgimento di una serie di mansioni o di compiti .
L’oggetto della prestazione è determinato genericamente, facendo cioè riferimento ai compiti ed alle mansioni per cui il prestatore di lavoro è stato assunto, che verranno poi specificati dal datore di lavoro.
Le qualifiche dei lavoratori sono l’insieme delle mansioni risultanti dalle classificazioni delle posizioni di lavoro.
Esigenze di certezza del diritto hanno peraltro indotto il legislatore a prevedere anche un termine massimo entro il quale l’istante può proporre ricorso al Tribunale amministrativo: e cioè, fin tanto che perdura l’inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine di 90 giorni o dal diverso termine eventualmente stabilito per la conclusione del procedimento. Ciò in quanto il privato è comunque reso edotto del termine di conclusione del procedimento con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, giusta la modifica apportata all’art. 8 della L.241/90.
Decorso il termine di scadenza previsto, il privato non può più ricorrere in giudizio avverso il silenzio. Tuttavia la legge prevede la possibilità di riproporre alla P.A. l’istanza inevasa, ove ne ricorrano i presupposti.
Le categorie vengono determinate sulla base delle mansioni e qualifiche allo scopo di individuare alcuni aspetti del trattamento c.d. normativo del lavoratore, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva
L’art. 2095 c.c. individua tre tipi categorie: operai, impiegati e dirigenti. La L. 190\1985 ha aggiunto la categoria dei quadri:
L’art.2 della L.205/2000 ha introdotto un rito speciale avverso il silenzio dell’amministrazione. Il rito è particolarmente accelerato, basti considerare che il Tar deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La sentenza è succintamente motivata. Con la sentenza di condanna il Giudice ordina alla P.A. di adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui l’inerzia perduri, il Giudice, su istanza di parte, nomina un Commissario ad acta che deve provvedere in luogo dell’amministrazione.
La legge 14 maggio 2005 n.80 ha modificato l’art.2 della L.241/90, prevedendo espressamente che il giudice amministrativo possa conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal privato.