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Secondo il c.d. principio di contrattualità delle mansioni di cui all’art. 2103 c.c. il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il codice civile precisa, all’art. 76 disp. att., che al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve far conoscere al lavoratore la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per cui è assunto.
Sono prevista carico del datore di lavoro alcuni obblighi di informazione allo scopo di garantire al lavoratore la certezza del suo inquadramento e del suo trattamento.
Egli infatti ai sensi del D. lgs 152\1997 ha l’obbligo di dare informazioni per iscritto al lavoratore, entro 30 giorni sul suo inquadramento, livello e qualifica oppure sulle caratteristiche o sulla descrizione sommaria del lavoro nonché sulle loro modifiche non derivanti direttamente dalla legge, dal regolamento o dai contratti collettivi.
Spesso le mansioni e la qualifica vengono precisati dalla contrattazione collettiva.
In assenza di una indicazione specifica occorre fare riferimento, al fine di individuare la qualifica, alle mansioni effettivamente svolte in modo stabile all’interno dell’azienda.
Mentre il datore di lavoro risponde a titolo contrattuale, il prestatore di lavoro che ponga in essere condotte mobbizzanti risponde personalmente e direttamente nei confronti del soggetto mobbizzato, ma naturalmente in via extracontrattuale. del datore di lavoro le semplici quanto frequenti “liti” tra dipendenti.
Nei casi in cui le condotte poste in essere da colleghi o superiori del mobbizzato non siano parte di un disegno preordinato dal datore di lavoro per danneggiarlo,ma siano frutto di autonome iniziative di tali soggetti, il datore di lavoro potrà rivalersi nei confronti di chi ha posto in essere le condotte mobbizzanti sia per gli eventuali danni che venga condannato a rifondere al lavoratore che di eventuali altri danni subiti dall’impresa( ad esempio il danno all’immagine), nei confronti di chi ha posto in essere le condotte mobbizzanti.
La legge 547/93, infatti, ha introdotto l’art.640 ter codice penale il quale espressamente prevede: “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal € 51 a € 1.032”. La pena prevista dal 1° comma dell’art. 640 ter è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema..
Gli impiegati vengono distinti altresì distinti in impiegati di concetto ed impiegati d’ordine.
I primi sono preposti allo svolgimento di attività intellettuale che implichi una elevata autonomia gestionale.
I secondi invece svolgono un lavoro intellettuale senza propria autonomia seguendo le direttive altrui.
OPERAI: Nel nostro ordinamento non esiste una definizione esplicita di operaio, ma essa è ricavabile solo per esclusione dal momento che l’inquadramento dei lavoratori in tale categoria si giustifica sulla base dell’assegnazione di mansioni tradizionalmente non ricollegabili alla categoria degli impiegati sebbene implichino lo svolgimento di attività intellettuale, iniziativa e una certa autonomia decisionale.