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I requisiti di appartenenza di tale categoria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione ad ogni ramo di produzione e della particolare struttura organizzativa dell’ impresa.
L’amministrazione non potrebbe chiedere in via giurisdizionale l’annullamento del contratto, ma potrebbe esclusivamente agire in autotutela. L’annullamento dell’aggiudicazione comunque non potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dall’aggiudicatario di buona fede. In sostanza, in questo caso, alla stregua di questa impostazione, a colui che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale non rimarrebbe altro che agire per il risarcimento del danno.
La necessità di riportare ad unità i diversi orientamenti formatisi sul punto ha indotto il Consiglio di Stato a rimettere la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
L’art. 2 comma 3 della l. 190\1985 stabilisce che, salvo diversa espressa disposizione, si applica ai quadri la normativa riguardante la categoria degli impiegati.
IMPIEGATI: l’art. 1 del r.d.l. 1825\1924 definisce l’impiegato come colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione, di concetto e di ordine, fatta salva ogni prestazione solo di manodopera. Gli accordi interconfederali del 1946 comprendono in tale categoria anche i lavoratori adibiti a mansioni tecniche e amministrative non richiedenti particolare preparazione , esperienza e tecnica d’ufficio.
Il reato, richiede per la sua realizzazione il dolo generico e deve riferirsi sia alle modalità della condotta (cosciente e volontaria manipolazione del sistema), che al perseguimento dell’oggetto materiale, (coscienza e volontà di perseguire un profitto ingiusto con altrui danno).
Il reato è punibile a querela della persona offesa, così come previsto dal 3° comma dell’art. 640 ter c.p.