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E’ inefficace il licenziamento intimato verbalmente, o comunque senza forma scritta, e pertanto deve ritenersi tam quam non esset.
Non è richiesta la forma scritta per procedere al licenziamento di:
lavoratori domestici;
lavoratori in prova;
lavoratori ultrasessantenni che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
L’art. 3 prevede tre ipotesi di inefficacia del licenziamento:
1.mancanza della forma scritta del licenziamento;
2.mancata comunicazione dei motivi del licenziamento a seguito di tempestiva richiesta avanzata dal lavoratore;
3.tardiva comunicazione dei motivi del licenziamento.
Non è revocabile in dubbio il carattere normativo del regolamento edilizio.
Tale configurazione, implica per la giurisprudenza: anzitutto il dovere di conoscenza del giudice delle disposizioni regolamentari analogamente a quanto avviene per ogni altra norma giuridica primaria o secondaria; in secondo luogo, la regola secondo cui il <> - a differenza del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione – non può normalmente essere impugnato ex se, data la generalità ed astrattezza del suo contenuto. Solo in casi eccezionali – allorché la disposizione regolamentare sia capace di ledere direttamente e autonomamente l’interesse dei privati – è stata riconosciuta la possibilità di una sua immediata impugnativa non collegata a quella dell’atto applicativo.
Giusta causa e giustificato motivo
Un licenziamento può considerarsi efficace se sorretto da:
giusta causa;
giustificato motivo, oggettivo o soggettivo
Per giusta causa ai sensi del codice di civile art. 2119, deve intendersi un inadempimento, contrattuale o extracontrattuale, del lavoratore talmente grave da non permettere neanche la prosecuzione temporanea del rapporto.
Sussistendo tali presupposti il datore di lavoro può procedere al licenziamento in tronco del lavoratore, senza obbligo di preavviso.
I casi individuati dalla giurisprudenza sono notevoli e passano dal furto aziendale, alla trasmissione di notizie riservate alla grave insubordinazione (inadempimento di natura contrattuale), fatti privati costituenti reato se in connessione con il rapporto di lavoro e le mansioni espletate (inadempimento di natura extracontrattuale).
Non è mai considerata giusta causa di licenziamento l’avvenuto fallimento dell’ imprenditore o amministrazione coatta amministrativa dell’azienda.
La giurisprudenza, invece, considera giusta causa di licenziamento anche fatti molto gravi non commessi nell’ambito della prestazione lavorativa, ad es. spaccio di droga o rapina non commesse nei confronti del datore di lavoro.
Per evitare contrasti spesso i contratti collettivi spesso indicano i fatti qualificabili come giusta causa di licenziamento.
Il regolamento edilizio è uno strumento di disciplina edilizia dal contenuto assai variegato. Il Regolamento nasce in epoca assai remota, quando ancora mancava la legislazione urbanistica, e non era neppure concepibile una pianificazione del territorio. Con l’avvento della legislazione urbanistica esso manterrà la ricchezza originaria del suo contenuto ed anche la sua autonomia formale dal p.g. (basti pensare al fatto che il regolamento edilizio è approvato con un procedimento diverso da quello del p.r.g.), ma diverrà anche relativamente a certi contenuti (distanze, altezze, ecc.) strumento integrativo del piano regolatore generale.