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Il diritto d'uso di mobili e/o immobili, definito dall'art. 1021 c. c., consente al suo titolare di servirsi di una cosa e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia, tenuto conto della condizione sociale del soggetto; il diritto di abitazione, delineato dall'art. 1022 c. c., invece, può essere esercitato esclusivamente dimorando nell'immobile adibito ad abitazione.
1° comma: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Il primo comma prospetta l'ipotesi in cui la circolazione di un veicolo produca un danno ad un pedone o a cose configurando una "presunzione di colpa" per il conducente. Questo tipo di presunzione è tecnicamente definita "juris tantum". In pratica: il conducente è ritenuto responsabile dell'evento dannoso, ma può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile in quel luogo e in quel momento per evitare il danno.
Una guida sulla infortunistica stradale, pur rivolta all'aspetto pratico come questa, non può prescindere dall'esame di alcuni fondamentali articoli del codice civile che, direttamente o indirettamente, riguardano la responsabilità nel danno da circolazione.
La consolidazione si verifica ogniqualvolta l'usufrutto e la proprietà si riuniscano, per qualunque motivo (ad esempio per rinuncia dell'usufruttuario) in capo alla stessa persona; la decadenza per abuso, disciplinata dall'art. 1015 c. c., invece, viene integrata tutte le volte in cui l'usufruttuario non rispetti i limiti e non osservi gli obblighi caratteristici della sua posizione. A tale riguardo, importante è da ritenersi l'intervento della giurisprudenza. Per esempio, la Cassazione ha deciso che, in caso di deterioramento, perché scatti la sanzione della decadenza dal diritto, occorre che esso consista in un deterioramento grave, di carattere permanente e tale da incidere sul valore del bene, menomandolo in maniera sensibile. Nei casi meno gravi, invece, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, limitarsi ad imporre all'usufruttuario una cauzione o adottare un provvedimento che lo privi di ogni potere di ingerenza sulle cose, disponendo magari che esse siano poste sotto amministrazione o locate a spese dell'usufruttuario stesso