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I doveri dell'agente 1.Dovere di diligenza:L'agente deve portare a compimento il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176 del c.c. e cioè, in applicazione all'attività esercitata, con la diligenza dell'agente di commercio medio (homo professionis et condicionis). Rientra nel dovere di diligenza seguire le istruzioni del proponente e dare tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato e la convenienza degli affari (posizione commerciale del cliente, la fiducia di cui gode nell'ambiente in cui opera e la sua solvibilità). 2.Conformità alle istruzioni ricevute: L'art. 1746 del c.c. prevede che l'agente debba compiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e fornire al proponente le informazioni riguardanti le condizioni mercato. 3.Dovere di avviso in caso di impossibilità di eseguire il contratto di agenzia: "L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare avviso al proponente" (art. 1447 c.c.) e, se ciò non avviene, è obbligato al risarcimento dei danni.
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Nel corso dell'esercizio del diritto di servitù, il criterio di riferimento a cui attenersi, nel silenzio dell'atto costitutivo, è quello cosiddetto del minimo mezzo, enunciato dall'art. 1065, parte seconda, c. c., ai sensi del quale "nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente".
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Il principale rimedio processuale, tra quelli in commento, è indubbiamente l'azione di rivendicazione, volta a recuperare il bene sfuggito alla disponibilità del proprietario in quanto a lui sottratto. Tale azione persegue dunque una finalità essenzialmente recuperatoria, sebbene con essa il proprietario possa chiedere anche l'accertamento del suo diritto. L'azione e la pronuncia di accertamento sono assai utili soprattutto nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto in via possessoria e senza titolo formale, cioè per usucapione (Cass., 30 marzo 1985, n. 2239). Legittimato attivo, pertanto, è esclusivamente il proprietario, che, in qualità di attore, secondo il principio generale in materia di onere della prova, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere. Detto onere, peraltro, non sempre è di facile adempimento, configurandosi talora addirittura come probatio diabolica, soprattutto qualora il diritto sia stato acquistato da un precedente proprietario; in tali casi, tuttavia, vengono in soccorso alcuni correttivi dettati in materia di possesso.
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Obblighi del proponente Il proponente è tenuto a: ottemperare i doveri di lealtà e di buona fede attraverso obblighi d'informazione sui prodotti trattati, sulle notizie inerenti l'esecuzione del contratto impedendo che l'agente svolga inutilmente l'attività promozionale; comunicare in un termine ragionevole l'accettazione o la mancata esecuzione di un affare procuratogli dall'agente e consegnare, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre l'estratto conto delle provvigioni relative al periodo; riconoscere, salvo patto contrario, la provvigione all'agente qualora concluda direttamente affari con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo, o appartenenti alla stessa zona, alla categoria, o al gruppo di clienti ad esso assegnati.


 Leggi (codice penale)
codice penale delle contravvenzioni in particolare



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