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Si distingue tra accesso informale e accesso formale, previa cioè presentazione di istanza scritta.
La nozione di danno da ritardo va ricondotta alle fattispecie in cui l’amministrazione, a fronte dell’istanza del privato, non risponde nel termine previsto, dando così luogo ad un silenzio – rifiuto.
La giurisprudenza in questi casi ha ritenuto che sia risarcibile la lesione dell’interesse del privato all’emanazione del provvedimento nonché al rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Nei casi in cui i documenti cui accedere contengano dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art.60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
L’accesso è consentito con riferimento ad atti preparatori ma non rispetto a quelli finalizzati all’emissione di atti normativi.
Quanto al procedimento giurisdizionale, vale la pena precisare che la legge prevede un procedimento speciale a tutela del diritto d’accesso che si svolge con un rito accelerato. Il ricorso viene deciso nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
Il ricorso contro provvedimenti di diniego, anche parziale, o differimento, è ammesso anche nell’ambito di un giudizio pendente. In questo caso va proposto al Presidente della sezione cui è assegnato il ricorso e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore.
Il giudice amministrativo verifica l’esistenza della situazione giuridica soggettiva legittimante l’istanza e l’insussistenza di ragioni ostative all’esibizione e ordina all’amministrazione l’esibizione dei documenti.