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Prima di esaminare analiticamente i quattro commi di cui si compone l'articolo, è bene chiarire il significato che la legge intende attribuire ad alcuni termini utilizzati. In primo luogo, parlando di "veicolo" si riferisce ad ogni mezzo a trazione meccanica, animale o umana (e dunque anche biciclette, carrozze, slitte …) purché non scorrano su rotaie. Altro concetto che deve essere puntualizzato è quello di "circolazione" che riconduce, nel senso comune, ad un mezzo in movimento. Il codice al contrario gli attribuisce un significato ancora più ampio comprendendo anche i veicoli in sosta momentanea (non il veicolo regolarmente parcheggiato).
Per quanto concerne le modalità di costituzione del diritto di usufrutto, va detto che, analogamente a ciò che accade per gli altri diritti reali di godimento, anche l'usufrutto può sorgere in virtù della stipula di un contratto ad efficacia reale e redatto in forma scritta, a pena di nullità, ovvero in forza di testamento, unico atto tipico mortis causa consentito dall'ordinamento giuridico per regolare gli interessi patrimoniali di un individuo per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Altra possibilità da prendere in considerazione è quella che riconduce la costituzione del diritto di usufrutto ad una forma di acquisto per usucapione, fenomeno che sarà analizzato a breve.
Il trasferimento potrebbe essere disposto anche oralmente, ma la contrattazione collettiva prescrive, tuttavia, nella maggioranza dei casi la forma scritta.
Salva diversa indicazione del contratto collettivo, il datore di lavoro non ha l'onere di indicare nell'atto di trasferimento le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del trasferimento stesso.
Il lavoratore a fronte di un trasferimento assunto in carenza dei requisiti obiettivi richiesti dall'art. 2103 c.c. e delle altre condizioni eventualmente poste dalla contrattazione collettiva, sul presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile, potrà senz'altro invocare la tutela d'urgenza al fine di ottenere la sospensione del trasferimento e la reintegra nel luogo di lavoro originario (chiedendo al giudice in via d'urgenza, la sospensione del trasferimento e la reintegra nel luogo di lavoro, riservando al merito della causa la pronuncia sulla illegittimità del trasferimento e sul risarcimento degli eventuali danni), senza esporsi al rischio che il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro.