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In proposito, si è sostenuto che la domanda di risarcimento del danno può essere proposta solo dopo l’annullamento del provvedimento amministrativo ( cd. pregiudizialità amministrativa). Nel caso di specie, in sostanza, il privato dovrebbe prima proporre ricorso giurisdizionale teso ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza e l’obbligo per la P.A. di provvedere. Solo successivamente a detto accertamento il privato potrebbe proporre domanda di risarcimento.
La tesi della cd pregiudizialità, rispetto alla domanda di risarcimento del danno, del giudizio sul ritardo, trova conforto nelle recenti modifiche introdotte alla L.241/90 dalla L.15/2005.
La deliberazione dell'assemblea che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'articolo 1137 c.c., terzo comma, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma della impugnazione della delibera.
L’esercizio del diritto di accesso è disciplinato dall’art.25 della legge 241/90 nonché dal D.P.R.352/92. Il diritto di accesso si esercita mediante visione o estrazione di copia dei documenti; mentre l’esame dei documenti è gratuito, l’estrazione di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione , salve le disposizioni vigenti inn materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.
E’ stato sostenuto che, in seguito a tale normativa, che semplifica il procedimento di accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A., eliminando la necessità della previa diffida, l’istante sarebbe onerato, se intende chiedere il risarcimento del danno da ritardo, della proposizione del ricorso avverso il silenzio. La mancata proposizione di tale ricorso, infatti, potrebbe attenuare la responsabilità a carico dell’amministrazione, configurando un concorso di colpa con il privato stesso.