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Quote sociali
In questa sede si sono verificate le maggiori innovazioni della riforma. A differenza di quanto accade nella s.p.a. e nella s.a.p.a. la qualità di socio non è svincolata dalla persona, bensì è stata rafforzata la posizione della persona del socio. Tanto si evince a maggior ragione nel trasferimento, che può essere vietato nello statuto, anche per causa di morte. Per evitare vincoli perpetui, già prima della riforma erano previste delle "finestre" d'uscita. In particolare i casi di recesso erano individuati:
1.in caso di spostamento all'estero della sede sociale;
2.in caso di cambiamento dell'oggetto sociale;
3.in caso di trasformazione della società
La responsabilità del datore di lavoro per le condotte mobbizzanti da questi poste in essere viene ricondotta alla violazione degli obblighi di cui all’art.2087 cc. In virtù di tale disposizione, l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro. Si tratta, dunque, in questo caso, di una responsabilità di tipo contrattuale.
La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro è stata affermata anche quando il lavoratore lamenti, oltre alla lesione di interessi di natura patrimoniale, anche la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati ( quale appunto il diritto alla salute).
Può accadere che la Pubblica Amministrazione, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un’istanza del privato, rimanga inerte.
In questi casi, il soggetto istante non rimane privo di tutela. Infatti, la giurisprudenza, in un primo momento, e il legislatore successivamente, hanno elaborato dei meccanismi che consentono al privato di tutelare comunque la sua posizione.
4. Il bilancio
Come il bilancio delle S.p.A., anche quello delle s.r.l. deve essere composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve essere predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Vi può essere una proroga di altri due mesi per esigenze legate all'organizzazione interna della società, ma in questo caso ci deve essere una esplicita previsione dello statuto. Giova ricordare che, nelle società di capitale non vige il principio della trasparenza, in base al quale si reputano direttamente percepiti dai soci gli utili realizzati dalla società. Benché ci sia un progetto di riforma fiscale (per l'ovvio recupero di materia imponibile), allo stato dal punto di vista civilistico, vige il principio per cui il 5% dell'utile realizzato deve essere accantonato in un'apposita riserva legale fino a quando questa non raggiungerà 1/20 del capitale sociale. È possibile che i soci rinuncino agli utili con l'accantonamento del tutto in una riserva volontaria.
Anche il bilancio delle s.r.l. dovrà essere trasmesso telematicamente alle camere di commercio per la pubblicazione sul registro delle imprese.