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In virtù di quanto dispone il quarto comma dell'articolo 1105 codice civile, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Sulla richiesta provvede il Tribunale in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. L'amministratore della cosa comune nominato dall'autorità giudiziaria, al pari dell'amministratore nominato dall'assemblea dei comproprietari, ha il mero compito di amministrare, non già quello di deliberare o di risolvere conflitti di diritti soggettivi tra i vari coninteressati.
L'usufruttuario, inoltre, può disporre del proprio diritto concedendo a terzi l'uso o l'abitazione sul medesimo bene ovvero attribuendo ad altri diritti personali di godimento, per esempio mediante la stipula di un contratto di locazione. Al contrario, non rientra nelle facoltà dell'usufruttuario la costituzione di servitù a carico del fondo: tale diritto spetta esclusivamente al proprietario.
attribuire l'amministrazione solo ad alcuni soci, mentre altri rivestiranno solo il ruolo di soci "capitalisti". In questo caso, i soci amministratori possono sempre decidere se esercitarla congiuntamente o disgiuntamente, e se lo statuto non lo prevede espressamente essi compongono il consiglio di amministrazione. Le decisioni vengono prese dal C.d.A. secondo il metodo collegiale, ed è stata introdotta la possibilità di procedere all'adozione di decisioni mediante consultazione scritta tra i membri del consiglio.
Nella nuova s.r.l. non sarà più possibile nominare amministratori che non siano soci (quello che avviene nelle società di persone).
Sono comunque riservate alla collettività dei soci decisioni importanti e vitali della vita societaria, quali: l'approvazione del bilancio d'esercizio, la distribuzione di utili, le decisioni che attengono alla modificazione anche sostanziale dell'atto costitutivo ed attinente i diritti sociali.
Le deliberazioni con metodo collegiale sono necessarie solo per le modificazioni dell'atto costitutivo, oppure quando le richiedono gli amministratori, o, ancora, quando vengono richieste da tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini (articolo 1129 c.c.); la ratio di questa norma è quella di non lasciare il condominio senza amministratore. Ovviamente, una volta avvenuta la nomina da parte del Tribunale, l'amministratore avrà tutti i poteri ed i doveri di un amministratore nominato dall'assemblea.