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Mancano nel nostro ordinamento norme che facciano espressamente riferimento al mobbing. Tuttavia, con i decreti legislativi nn. 215/2003 e 216/2003, rispettivamente di attuazione della direttiva 2000/43/CE, in tema di parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica e della direttiva 2000/78/CE, per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, viene introdotta una nozione di discriminazione e ne viene disciplinata la tutela, tra le altre, in sede di occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera e le condizioni di licenziamento.
In ogni caso perché il risarcimento possa essere riconosciuto è necessario che la P.A. abbia agito in violazione di norme e principi dell’ordinamento nonché con dolo o colpa e che vi sia un nesso eziologico tra la condotta della P.A. e il danno prodottosi.
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di “mobbing”:
Mobbing orizzontale – responsabilità del datore di lavoro. Un lavorare lamentava di essere stato vittima di continui scherzi e azioni di disturbo da parte di colleghi attraverso un sistematico boicottaggio che gli impediva di svolgere a pieno le sue funzioni. Veniva ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il comportamento dei colleghi.
Bossing – mobbing collettivo .Un dipendente di un’azienda lamentava di essere stato professionalmente isolato, insieme ad altri lavoratori anziani e depauperato nelle mansioni lavorative in seguito al riassorbimento dell’azienda da parte di una multinazionale. Si configura un’ipotesi di responsabilità della nuova direzione aziendale per il danno subito dai lavoratori.
Il danno da disturbo consiste nella illegittima compromissione, da parte della P.A., dell’esercizio da parte del privato, delle facoltà inerenti l’esercizio di diritti di cui è titolare. Così la giurisprudenza ha ritenuto sussistere il danno da disturbo nel caso di illegittima compromissione del diritto di proprietà derivante da provvedimenti amministrativi illegittimi ( es. danno subito dal titolare di una concessione edilizia per effetto di provvedimenti amministrativi illegittimi che hanno determinato una sospensione dei lavori).
La risarcibilità del danno da disturbo è stata di recente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. Tale giurisprudenza ha colto l’occasione per distinguere il danno da disturbo dal danno da ritardo. In proposito ha chiarito che mentre con quest’ultimo il privato lamenta di aver subito un danno a causa del ritardo con cui l’amministrazione si è pronunciata sulla sua istanza, nel secondo caso il privato si duole del “disturbo” arrecato all’esercizio delle facoltà connesse a suoi diritti.