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Il diritto di servitù, la cui configurazione giuridica risulta piuttosto complessa, è ben rappresentato dall'art. 1027 c. c. come un peso imposto sopra un determinato fondo, denominato servente, per l'utilità di un altro fondo, che si è soliti chiamare dominante, appartenente ad un diverso proprietario.
Il contratto di agenzia è definito all'art. 1742 del codice civile, come quel contratto con cui "una parte assume stabilmente, verso corrispettivo, l'incarico di promuovere, per conto di un'altra, in una zona determinata, la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti del proponente".
Tali beni, inoltre, sono suscettibili di diverse classificazioni, la principale delle quali è rappresentata dalla suddivisione tra beni immobili e mobili, dettata dall'esigenza di differenti regimi di circolazione.
Per il trasferimento dei beni immobili, infatti, l'ordinamento adotta maggiori cautele, prescrivendo, a pena di nullità, la forma scritta dell'atto traslativo di diritti su detti beni, nonché la trascrizione di tali atti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Dunque questo è lo schema generale delineato dal legislatore, il cui contenuto può essere determinato di volta in volta dai privati purché risulti meritevole di tutela secondo l'ordinamento; a tale riguardo fondamentale è l'intervento della giurisprudenza, la quale può porre taluni limiti alla creatività dei singoli.