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La tutela del consumatore è ancora più netta per i contratti di vendita a distanza, contratti conclusi attraverso tecniche che non presuppongono la presenza fisica e simultanea delle parti; a titolo esemplificativo, può trattarsi di contratti conclusi tramite catalogo, telefono, posta elettronica, televisione, pubblicità, stampa con buono d’ordine.
Più precisamente, il D. Lgs 22/5/1999 n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE, si applica ai contratti aventi ad oggetto beni e servizi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (art.1).
Gli strumenti di tutela predisposti dal legislatore consistono: nella prescrizione di un’adeguata informazione del consumatore, nell’attribuzione allo stesso del diritto di recedere dal contratto, nell’introduzione di limitazione delle tecniche di comunicazione a distanza maggiormente invasive, in un’intensa tutela giurisdizionale.
Sotto il profilo della legittimazione processuale, tuttavia, l'usufruttuario ha facoltà di promuovere l'azione negatoria, volta ad accertare l'inesistenza di servitù o altri diritti vantati da terzi sul fondo, nonché di far valere il divieto di immissioni sancito dall'art. 844 c. c. (Cass., 6 marzo 1979, n. 1404).
La prima, infatti, è volta ad ottenere dall'autorità giudiziaria la precisa determinazione della linea di confine atta a separare due fondi attigui; a tal fine, dovrà essere espletata idonea consulenza tecnica; soltanto qualora perduri l'incertezza, avranno efficacia probatoria i certificati catastali.
A tale riguardo, peraltro, occorre effettuare una distinzione a seconda che l'usufrutto abbia ad oggetto cose deteriorabili oppure consumabili. Nel primo caso (si pensi, ad esempio, all'usufrutto di cave e torbiere) l'usufruttuario può liberamente sfruttare il bene e rendere al proprietario la miniera ormai in via di esaurimento, senza incorrere per questo motivo in alcun obbligo risarcitorio. Nella seconda ipotesi, invece, parlare di usufrutto di cose consumabili appare in realtà improprio; sull'usufruttuario, infatti, grava soltanto l'obbligo di restituire alla controparte, al momento dell'estinzione del proprio diritto, cose della medesima quantità e qualità di quelle ricevute in godimento: risulta allora più corretto inquadrare la fattispecie in un "quasi-usufrutto", figura che verrebbe a condividere con l'usufrutto in senso tecnico pressoché esclusivamente l'elemento della temporaneità.