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Entrambe le situazioni giuridiche in commento si caratterizzano nel senso che l'usuario e l'habitator possono godere del bene soltanto in modo diretto e per un periodo di tempo limitato, senza trarre da esso i proventi ricavabili cedendolo o dandolo in locazione.
Tali diritti , oltre che nei modi già esaminati, sorgono anche per legge in via del tutto eccezionale, alla stregua dell'art. 540 c. c., secondo il quale sono riconosciuti al coniuge superstite il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano , se di proprietà del defunto o comune.
Il legislatore, pertanto, ha scelto di limitare entro livelli predefiniti la personalizzazione del danno, con l'unica differenza che il limite viene spostato al 30 % per le lesioni di non lieve entità.
Ciò comporta che tutte le riprcussioni negative patite dalla vittima nella sfera del c.d. danno esistenziale, trovano riscontro, secondo il legislatore, attraverso il ristoro del danno biologico, entro quei limiti di personalizzazione di cui sopra.
Il diritto di usufrutto, regolato dagli artt. 978 e segg. c. c., consiste nel diritto di godere e disporre della cosa entro determinati limiti stabiliti dalla legge e, soprattutto, compatibilmente con il diritto del proprietario
Appare comunque opportuno ricordare che nei settori diversi da quello dell'infortunistica stradale restano in vigore le tabelle giurisprudenziali che possono essere integrate delle compromissioni nella sfera esistenziale patite della vittima attraverso la corresponsione di altre voci risarcitorie.
Ad oggi pertanto la vittima di un sinistro stradale che patisca identiche lesioni originate da altri tipi di illecito verrebe risarcita in maniera inferiore.