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Le servitù, inoltre, fin dalla tradizione romanistica, vengono comunemente definite prediali, dal latino praedium, terreno. Questa formula appare alquanto significativa: essa, infatti, sta ad indicare che, per potersi propriamente parlare di servitù, occorre che l'imposizione sul fondo servente comporti un'utilità tendenzialmente stabile e duratura per il fondo dominante e non per il proprietario di esso. Qualora, pertanto, si voglia attribuire al vicino il diritto di cacciare nel proprio terreno, tale diritto non potrà mai acquistare i caratteri della realità, ma si dovrà intendere come diritto di credito del beneficiario ad una prestazione in tal senso da parte del soggetto obbligato.
La forma del contratto
Il contratto di agenzia è un negozio a forma libera, per cui potrebbe essere concluso anche oralmente.
L'obbligo della forma scritta
Tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, è richiesta la forma scritta (art. 1742, co. 2), in quanto "ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra parte una copia del contratto dalla stessa sottoscritto" (forma scritta ad probationem tantum).
Clausola sulla scelta della disciplina giuridica applicabile
È possibile sottoscrivere una clausola che preveda che la legge che regola il contratto sia quella del paese del proponente, apponendo una doppia firma in calce al contratto.
Il luogo dell'adempimento: la zona
L'attività dell'agente, secondo quanto stabilito dall'art. 1742 c.c., deve essere svolta in zone predeterminate al fine di individuare i limiti spaziali entro i quali deve svolgersi l'opera promozionale dell'agente e di conseguenza il luogo dell'adempimento della sua prestazione.
In materia di servitù, peraltro, è opportuno compiere alcune distinzioni la cui rilevanza si manifesta al momento dell'acquisto e della perdita del diritto in commento.A seconda che la servitù implichi o meno un'attività di vera e propria ingerenza del titolare sul fondo servente, si parla, rispettivamente, di servitù affermative e negative; ancora, ai fini dell'esercizio della servitù, può rendersi necessaria l'installazione di opere ben visibili e permanenti (basti pensare ad una servitù di presa d'acqua), cosicché sarà individuabile una c. d. servitù apparente, anziché non apparente; un'ultima distinzione da ricordare contrappone le servitù continue, che, per il loro esercizio, non necessitano del fatto dell'uomo (es. servitù di non innalzare l'edificio confinante) oppure discontinue, in quanto richiedono l'intervento umano (servitù di passaggio).