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Altri limiti caratteristici del diritto di usufrutto sono da individuare nel divieto, posto a carico dell'usufruttuario, di mutare la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario (ad esempio, l'usufruttuario non può compiere sul fondo lavori volti a trasformare un bosco in un frutteto, e viceversa) ed il dovere dello stesso di esercitare il proprio diritto usando la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle regole della tecnica.
Il diritto di esclusiva
Il regime legale del diritto di esclusiva, previsto all'art. 1743 del c.c., impone che il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e che l'agente non può assumere l'incarico di trattare, all'interno della zona a lui affidata e per lo stesso ramo, affari per più imprese tra loro in concorrenza.
Derogabilità del diritto di esclusiva
Tale regime è derogabile sia unilateralmente, a vantaggio di una sola delle parti, che bilateralmente, a vantaggio di entrambe.
I beni mobili, invece, non sono elencati in alcuna norma di legge, ma vengono individuati in via residuale, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 812 c. c., "sono mobili tutti gli altri beni".
Una peculiare categoria intermedia di beni è rappresentata dai beni mobili registrati, in quanto iscritti in pubblici registri, per i quali vige un regime di circolazione controllata; si tratta degli autoveicoli, delle navi, dei galleggianti e degli aeromobili, espressamente dichiarati dalla legge suscettibili di ipoteca (art. 2810 c. c.).
Mancato rispetto dell'obbligo di esclusiva
Laddove non derogato, il mancato rispetto dell'obbligo di esclusiva comporta la possibilità per la parte non inadempiente di ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1278 del c.c..
Il patto di non concorrenza
Il decreto legislativo n. 303/1991, che ha recepito la Direttiva 86/653/CE, introducendo l'art. 1751-bis del c.c., ha configurato la possibilità per le parti di prevedere, attraverso apposita pattuizione da farsi per iscritto, l'obbligo di non concorrenza, per il periodo successivo allo scioglimento del contratto di agenzia, circoscritto alla zona, alla clientela e al genere di prodotti oggetto del contratto per un periodo non superiore a due anni.