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Il vincolo derivante dall'appartenenza di un bene ad un'universalità può, peraltro, essere fatto cessare in ogni momento dal proprietario, disponendo con separati atti giuridici delle cose formanti oggetto dell'universalità stessa.
Sotto il primo aspetto, i frutti naturali e civili devono essere ripartiti tra usufruttuario e proprietario proporzionalmente alla durata del godimento del bene da parte di ciascuno; d'altro canto, i diritti personali di godimento sorti per volontà dell'usufruttuario, in linea generale, vengono meno in concomitanza con l'estinzione dell'usufrutto; tuttavia, con riguardo alle locazioni, l'art. 999 c. c. introduce una deroga, stabilendo che i rapporti in corso di esecuzione alla cessazione dell'usufrutto, purchè risultino da atto pubblico o scrittura privata avente data certa anteriore, continuano per la durata stabilita dal contratto, anche se non per più di cinque anni. In particolare, poi, l'anteriorità della formazione di un contratto di locazione stipulato, con scrittura privata, dall'usufruttuario può stabilirsi anche provando il fatto che il nudo proprietario ne era a conoscenza (tale principio veniva già sancito dalla Cassazione nel 1969, con sentenza n. 3457).
Da ultimo, l'estinzione del diritto di enfiteusi può avvenire per una serie di motivi: per scadenza del termine finale eventualmente apposto, termine che comunque non può essere inferiore a venti anni (la giurisprudenza di legittimità fin dal 1945 ha affermato che, nel silenzio del titolo, si presume la perpetuità dell'enfiteusi); per la devoluzione esercitata dal concedente, che pertanto riunisce in sé la titolarità del diritto e l'esercizio delle facoltà ad esso connesse; in virtù del diritto di affrancazione esercitato dall'enfiteuta; per il perimento integrale del fondo, che fa venir meno l'oggetto stesso del diritto, nonché per il non uso del diritto di enfiteusi protratto per venti anni.
Approfondimenti
L'esposizione su riportata non comprende certamente tutte le sfaccettature e casi particolari previsti dalla norma, dal DM di attuazione e dalle successive circolari ministeriali.
Per approfondimenti si rinvia al DM 23 aprile 2004, emanato anteriormente al correttivo IRES ossia al DLgs 247/2005 , alla relazione a tale correttivo, ed alle precedenti circolari ministeriali n. 49/E/2005 e 10/E/2005.