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Il secondo requisito è quello della prevalenza. Si tratta solo di delineare in cosa consiste e come si determina la prevalenza. Si deve avere a questo proposito riguardo ai diversi tipi di cooperative. Ad esempio per quanto riguarda le cooperative di consumo o di servizi si deve fare il raffronto tra i ricavi totali ed i ricavi ottenuti dalla vendita a soci o non soci, oppure ricavi ottenuti da servizi prestati a soci/non soci. Per quanto riguarda le cooperative di lavoro, nelle quali i soci forniscono delle prestazioni lavorative in quanto soci ed in quanto prestatori di opera in altra maniera differente da quella associativa, quale il lavoro subordinato o altre forme di collaborazione coordinata non occasionale. Infine si possono considerare le cooperative che provvedono alla vendita di prodotti do soci/non soci previa manipolazione o trasformazione. Naturalmente la prevalenza deve essere valutata non in base al rapporto numerico soci/non soci, ma in riferimento alle voci di bilancio nelle quali si concretizza e si esprime il rapporto di scambio mutualistico con i soci (ad esempio, in una cooperativa di lavoro, si vedrà il rapporto che al denominatore avrà il costo totale per le prestazioni di lavoro, e le prestazioni svolte in qualità di soci o non soci).
Detto questo, si tratta di vedere come deve essere mostrata la prevalenza, soprattutto nei confronti dei terzi e dei soci. L’art. 2513 del C. C. stabilisce, oltre ai criteri di calcolo, che il calcolo stesso deve essere documentato nella nota integrativa a cura degli amministratori e dei sindaci, i quali devono evidenziare i parametri utilizzati per il calcolo (scegliendo tra quelli indicati nell’articolo stesso) nonché le risultanze del calcolo
Affinché sia configurabile un vincolo pertinenziale tra due o più cose, sono dunque necessari due tipi di requisiti: uno di carattere oggettivo, costituito dalla sussistenza di un rapporto di complementarità funzionale tra i beni, cosicché la cosa accessoria rappresenti un'utilità supplementare per la cosa principale, ed uno di carattere soggettivo, da individuare nella necessità che tale relazione funzionale sia sorta a seguito di una destinazione ad hoc impressa ai beni da un soggetto a ciò legittimato, ossia il proprietario del bene principale o il titolare di un diritto reale minore sullo stesso. Esempi di pertinenze sono la presa d'acqua per l'irrigazione del fondo e il viale d'accesso ad un'abitazione.
Quindi vengono considerate a mutualità prevalente le cooperative che:
Introducono nello statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del C. C. (che verranno illustrati nel seguito);
Nello svolgimento della propria attività gli scambi mutualistici rappresentino un ammontare superiore al 50%.
I requisiti che l’art. 2514 del Codice Civile stabilisce per le cooperative a mutualità prevalente sono:
1.Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
2.Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
3.Il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;
4.L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Proseguendo nella trattazione del diritto in oggetto, si nota che un elemento caratterizzante la servitù è la sua specialità: la servitù, infatti, non comporta un asservimento totale del fondo servente, tale da paralizzarne il godimento da parte del suo proprietario, ma un singolo peso volto a realizzare un'utilità per il fondo dominante, ed in più un peso specifico, adeguatamente determinato. Qualsiasi previsione in senso diverso contenuta nell'atto costitutivo della servitù darebbe luogo, in realtà, al sorgere di un diritto obbligatorio.