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Laddove le servitù coattive disciplinate dal codice civile e dalle leggi speciali si costituiscono necessariamente in forza di sentenza o di provvedimento amministrativo, le servitù volontarie possono sorgere sia in virtù di un atto di autonomia privata (contratto o testamento), soggetto all'obbligo della forma scritta a pena di nullità e della trascrizione nei registri immobiliari, sia a titolo originario, mediante usucapione o quella particolare forma di acquisto della servitù che è la destinazione del padre di famiglia, allorché dette servitù si configurino come affermative e apparenti.
Riconoscimento del diritto dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto
Il comma 2 dell'art. 1748 è previsto il riconoscimento del diritto dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, se questa è avvenuta entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento e se questa è da ricondurre all'attività svolta dall'agente
L'usufruttuario è altresì obbligato a sostenere tutte le spese di ordinaria amministrazione dirette alla conservazione del bene, laddove ogni esborso di carattere straordinario compete esclusivamente al proprietario. Il titolare del diritto in commento, infatti, deve tenere sempre presente il carattere temporaneo della propria situazione giuridica: egli, alla scadenza del termine originariamente previsto, o i suoi eredi, qualora il diritto si estingua a seguito della morte dell'usufruttuario stesso, sono obbligati a restituire la cosa al proprietario nello stato in cui essa si trova
Dell'usucapione ci si occuperà specificamente nella sezione dedicata al possesso; per quanto concerne, invece, l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, esso si realizza al verificarsi di tutti i presupposti indicati dall'art. 1062 c. c., ossia allorché il proprietario di due fondi abbia di fatto posto l'uno al servizio dell'altro, tale situazione si sia protratta per un certo periodo di tempo e, da ultimo, intervenga la divisione dei fondi o altro atto che attribuisca la proprietà dei fondi in questione a due soggetti distinti.