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Obbligazioni del committente
Il pagamento del prezzo: l’appalto, infatti, per la sua stessa essenza, è un contratto a titolo oneroso. Il prezzo può essere stabilito o globalmente (rispetto all’opera nel suo complesso, cioè a forfait) oppure a misura (es.: tot. Euro a metro quadrato);
l’esecuzione del collaudo dell’opera, appena ricevuto l’invito di verifica da parte dell’appaltatore: nel caso di ingiustificato ritardo, l’opera si intende accettata.
Il titolare del diritto di servitù è legittimato ad agire in confessoria servitutis (art. 1079 c. c.) al fine di accertare l'esistenza del proprio diritto, potendo, se del caso, ottenere anche provvedimenti volti alla cessazione di impedimenti o turbative di qualsivoglia natura, alla riduzione in pristino, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Il diritto alla revisione del prezzo
In ogni caso, l’appaltatore o il committente possono chiedere la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, successivamente alla conclusione del contratto, variazioni (aumenti o diminuzioni) nel costo dei materiali o della manodopera, tale da determinare una variazione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione, comunque, può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo (art. 1664 co. 1° c.c.).
L’appaltatore, inoltre, ha il diritto ad un equo compenso quando, nel corso dell’opera, si manifestano difficoltà impreviste di esecuzione, derivanti da cause geologiche, idriche e simili tali da rendere notevolmente più onerosa la sua prestazione (art. 1644 co. 2° c.c.).
Così il proprietario del fondo servente può compiere su di esso le innovazioni che non rendano comunque più incomodo il godimento del diritto al proprietario del fondo dominante, il quale, d'altro canto, non può fare innovazioni che determinino un aggravio della condizione del fondo servente. In linea di principio, inoltre, il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello in cui è stato stabilito originariamente, a meno che ricorrano le ipotesi tassativamente previste dalla legge.