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Nell'esercizio del diritto di usufrutto, pur senza alterare la destinazione economica del bene, l'usufruttuario ha comunque facoltà di apportare ad esso miglioramenti, ossia interventi volti ad accrescere la produttività e la redditività della cosa, incorporandovisi, e addizioni, cioè modifiche della cosa che, tuttavia, mantengono rispetto ad essa un'entità distinta.
D'altronde, sebbene la materia nel tempo sia divenuta oggetto di numerose leggi speciali e regolamenti che rischiano di ingenerare confusione, la Suprema Corte ha chiarito che tali norme hanno natura meramente pubblicistica e che, pertanto, nei rapporti tra privati, continua a trovare applicazione esclusivamente l'art. 844 c. c.(Cassazione, sent. 29/4/2002 n.6223).
A tale riguardo, peraltro, occorre effettuare una distinzione a seconda che l'usufrutto abbia ad oggetto cose deteriorabili oppure consumabili. Nel primo caso (si pensi, ad esempio, all'usufrutto di cave e torbiere) l'usufruttuario può liberamente sfruttare il bene e rendere al proprietario la miniera ormai in via di esaurimento, senza incorrere per questo motivo in alcun obbligo risarcitorio. Nella seconda ipotesi, invece, parlare di usufrutto di cose consumabili appare in realtà improprio; sull'usufruttuario, infatti, grava soltanto l'obbligo di restituire alla controparte, al momento dell'estinzione del proprio diritto, cose della medesima quantità e qualità di quelle ricevute in godimento: risulta allora più corretto inquadrare la fattispecie in un "quasi-usufrutto", figura che verrebbe a condividere con l'usufrutto in senso tecnico pressoché esclusivamente l'elemento della temporaneità.
L'usufruttuario vanterà allora un diritto di credito nei confronti del nudo proprietario nella misura di un'indennità determinata in base al maggior valore arrecato alla cosa; peraltro, fino a quando detto credito non viene regolarmente soddisfatto, al titolare dell'usufrutto compete un diritto di ritenzione della cosa goduta, ossia di rifiutare la restituzione del bene, paralizzando così la pretesa del dominus.