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A norma dell'art. 1140 c. c. il possesso dev'essere inteso come il potere sulla cosa che si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, l'apparenza dell'esercizio di un diritto reale. Esso può essere sia titolato che non titolato, ossia può essere sorretto anche da una giustificazione giuridica oppure esserne privo.
Parzialmente diversa dall'occupazione è l'invenzione, regolata dagli artt. 927 e segg. c. c., che, oltre a disciplinare le modalità d'acquisto delle cose mobili ritrovate, mostrano chiaramente il favore del legislatore perché le cose smarrite siano restituite ai proprietari. Premesso che per cosa smarrita deve intendersi quella cosa di cui il proprietario o possessore o detentore abbia perso la disponibilità materiale, chi la trova è tenuto a renderla al proprietario, se lo conosce, mantenendo soltanto il diritto ad un premio proporzionale al valore del bene ritrovato. Nel caso in cui, invece, non si conosca il legittimo proprietario della cosa, chi rinviene l'oggetto deve consegnarlo al Sindaco del luogo del ritrovamento perché affigga per due domeniche successive nell'albo comunale idoneo avviso del ritrovamento stesso: qualora il proprietario non reclami il bene entro un anno dal rinvenimento, automaticamente l'inventore ne acquista la proprietà.
Sotto il profilo processuale, peraltro, non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario né dal lato attivo né dal lato passivo (Cassazione civile, 22 giugno 1968, n. 2087; Cassazione civile, 22 maggio 1974, n. 1514; Cassazione civile, 12 giugno 1979, n. 3313).Per quanto riguarda l'individuazione del legittimato passivo di questo strumento processuale, gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza risultano divergenti tra loro; mentre, infatti, la dottrina tende ad accogliere una nozione molto ampia di legittimazione passiva, attribuendola sostanzialmente a chiunque ponga in essere turbative al diritto di servitù, la giurisprudenza adotta un atteggiamento più rigoroso, ritenendo che l'actio confessoria possa essere promossa esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo servente. In ogni caso, il titolare del diritto di servitù potrà sempre esperire un'azione risarcitoria ex art. 2043 c. c., qualora se ne ravvisino i presupposti, e potrà altresì ricorrere alla tutela possessoria.
L'occupazione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che prescinde, cioè, dalla preesistenza della proprietà altrui sul medesimo bene. Detta occupazione, a norma dell'art. 923 c. c., può compiersi esclusivamente con riferimento alle c. d. res nullius, ossia a cose che non risultano di proprietà di alcuno (si pensi alla selvaggina), quando concorrano sia il requisito oggettivo dell'impossessamento del bene, sia quello soggettivo della volontà dell'occupante. Peraltro, attraverso una lettura sistematica di tale norma, si rileva che il mezzo di acquisto della proprietà in commento può riguardare esclusivamente beni mobili, dal momento che i beni immobili vacanti, ai sensi dell'art. 827 c. c., diventano di proprietà dello Stato.