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Il diritto di superficie è il primo diritto reale di godimento su cosa altrui regolato dal nostro Codice Civile e definito dal combinato disposto degli artt. 952 e 954 c. c. come il diritto di fare e di mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di proprietà altrui.
Tuttavia, detta norma, anche se in linea di principio condivisibile, trova rara applicazione; infatti è praticamente impossibile che il soggetto danneggiato da un atto di emulazione riesca a dimostrare che il proprietario non tragga neppure un minimo vantaggio dall'atto stesso.
Mentre la dottrina ha tentato di rendere effettivo tale divieto, la giurisprudenza si è sempre attestata su una linea interpretativa letterale e rigorosa. Ad esempio, in passato si è ritenuto che un interesse, sia pure di ordine meramente estetico, soddisfatto dal proprietario con il suo comportamento possa legittimare un atto che, invece, pregiudica fortemente un diritto primario altrui, quale il diritto alla salute (Cass., 26 aprile 1975, n.1604).
Anche le modificazioni e la perdita del possesso sono strettamente legate all'atteggiarsi degli elementi del corpus e dell'animus; pertanto è sicuramente possibile che si passi da un possesso a contenuto minore ad uno a contenuto maggiore e viceversa; per quanto concerne poi la durata del possesso, la legge pone alcune presunzioni, dettate dagli artt. 1142 e 1143 c. c., secondo i quali, in primo luogo, se chi possiede oggi ha posseduto una determinata cosa anche in un tempo remoto, si presume, salvo prova contraria, che egli l'abbia posseduta anche nel periodo intermedio; inoltre, si ammette che il possessore attuale abbia posseduto anche in precedenza, qualora possa fondare detto possesso su un titolo, sebbene non valido.
Tale nozione di diritto di superficie, peraltro, non deve essere confusa con quella di proprietà superficiaria, la cui titolarità deriva dall'acquisto di una costruzione già ultimata e sorta su un terreno rimasto di proprietà altrui.