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Lo Studio Legale svolge tutte le attività necessarie ed opportune allo scopo di conseguire il risarcimento di ogni tipo di danno derivante da sinistro stradale.
In particolare: danni a veicoli, danni a cose, danni a persone, invalidita' permanente, invalidita' temporanea totale, invalidita' temporanea parziale, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da diminuzione della capacita' lavorativa, danno patrimoniale.
La consulenza e l'assistenza legale in materia di infortunistica stradale vengono prestate al cliente sin dai momenti immediatamente successivi al verificarsi del sinistro. Il professionista incaricato gestisce la pratica risarcitoria sia nella fase stragiudiziale che nella eventuale fase giudiziale.

I legali dello studio hanno maturato una significativa esperienza nell'ambito dell'infortunistica stradale tutelando gli interessi di privati ed istituti assicurativi.
In questa sezione lo studio vuole mettere tale esperienza a disposizione degli utenti, chiarendo quali sono i comportamenti da tenere nell'ipotesi in cui si venga coinvolti in un sinistro stradale.

1. Sinistro non contestato
In questa ipotesi ci sono due opzioni: 
a) compilare un modulo C.A.I., sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Colui che non è responsabile del sinistro può inoltrare una richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa ed attendere che questa formuli un'offerta entro 30 giorni. Attivando questa procedura è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. Occorre, inoltre, chiarire che nell'ipotesi che l'offerta formulata dalla compagnia non sia ritenuta congrua dal danneggiato, o in mancanza di un'offerta di indennizzo, il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, facendosi assistere da un legale, anche trattenendo in acconto la somma offerta;
b) redigere e sottoscrivere un modulo C.A.I. ed inoltrare una richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa ed attendere che questa formuli un'offerta entro 60 giorni (90 giorni in caso di lesioni). Attivando tale procedura è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. In caso di offerta non congrua o in caso di mancata offerta il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, facendosi assistere da un legale, anche trattenendo in acconto la somma offerta;
Il conducente del veicolo non responsabile del sinistro che subisce lesioni personali ha diritto ad ottenere un risarcimento dalla propria compagnia di assicurazione, per lesioni con postumi valutabili fino al 9% di IP. Dovrà, tuttavia, recarsi presso il P.S. del più vicino ospedale e farsi rilasciare, previa visita, referto medico.
Il trasportato su qualunque dei veicoli coinvolti nel sinistro ha diritto ad ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Anch'egli dovrà recarsi presso il P.S. del più vicino ospedale e farsi rilasciare, previa visita, referto medico. 

2. Sinistro contestato
In questa ipotesi è consigliabile non rimuovere i veicoli dalle posizioni assunte a seguito del sinistro e sollecitare l'intervento delle autorità di polizia (Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri). Qualora l'intervento delle autorità non sia possibile, si consiglia di effettuare rilievi fotografici dello stato dei luoghi e dei veicoli danneggiati prima di rimuovere gli stessi dalle loro posizioni. Anche in questa ipotesi colui che si ritenga non responsabile del sinistro redigere e sottoscrivere un modulo blu ed inoltrare una richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa ed attendere che questa formuli un'offerta entro 60 giorni (90 giorni in caso di lesioni). Attivando tale procedura è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. In caso di offerta non congrua o in caso di mancata offerta il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, facendosi assistere da un legale, anche trattenendo in acconto la somma offerta. A partire dalla fase giudiziale le spese legali, in caso di esito positivo della procedura, vengono corrisposte dalla compagnia assicurativa.
In caso di lesioni al conducente e/o al trasportato, si veda quanto già descritto al punto 1. 

3. Sinistro con veicolo non identificato
Per questa fattispecie la normativa vigente dispone che i danni cagionati da un veicolo non identificato vengano risarciti dal F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Vittime della Strada), ma solo con riferimento alle lesioni personali e, pertanto, con esclusione dei danni a cose. Perchè la domanda possa essere validamente proposta, secondo la più recente e diffusa giurisprudenza, il danneggiato deve proporre nei termini di legge querela contro ignoti. Ovviamente, anche in questa ipotesi, in casi di lesioni al trasportato, si veda quanto già descritto al punto 1.

4. Sinistro con veicolo non assicurato 
Anche per questa fattispecie la normativa vigente dispone che danni cagionati da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa vengano risarciti dal F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Vittime della Strada). Ovviamente, anche in questa ipotesi, per le lesioni al conducente e/o al trasportato, si veda quanto già descritto al punto 1. 
Nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente con postumi valutabili in misura superiore al 9% di IP (lesioni gravi), ovvero di sinistro che abbia coinvolto un ciclomotore che non sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006, il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile.
Nel caso di sinistro con veicoli esteri la richiesta andrà indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano.
Poichè la normativa in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale è in continua evoluzione, queste indicazioni, valide al momento della redazione di questa pagina, potrebbero non esserlo più in futuro. Provvederemo ad aggiornare questa sezione tempestivamente, qualora gli scenari normativi in materia dovessero mutare.





 Leggi (codice penale)
codice penale delle contravvenzioni in particolare



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