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Peraltro, la separazione appare idonea ad incidere sui rapporti personali tra i coniugi anche in altro modo. Così, secondo l’art. 156bis c. c., il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia per costui particolarmente pregiudizievole e, viceversa, può autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio. Tale pronuncia, peraltro, deve seguire ad una precisa richiesta in tal senso del marito o della moglie e non è necessariamente collegata alla dichiarazione di addebito. Una simile previsione normativa pone dunque in evidenza la duplice valenza del cognome, quale elemento di identificazione di un soggetto nei rapporti pubblicistici e quale emblema della persona nei rapporti di diritto privato.
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L’unica condizione che deve essere soddisfatta riguarda la realizzazione dei crediti privilegiati in misura comunque non inferiore a quella conseguibile sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato del bene. La maggiore flessibilità che caratterizza il nuovo regime del concordato fallimentare si ravvisa inoltre nella possibilità di prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei (es. banche, fornitori, ecc.), con conseguente trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, sia pure nel rispetto dei diritti di prelazione che assistano i vari crediti. Il procedimento in commento si apre pertanto con la proposta di concordato che può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ovvero dal fallito, solo, però, qualora siano già decorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano trascorsi due anni dal decreto che abbia reso esecutivo lo stato passivo.
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Trasformazione e procedure concorsuali Una novità è stata introdotta con la previsione che può farsi luogo alla trasformazione anche se la società è assoggettata a procedure concorsuali. L’unico limite è dato da una eventuale incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura
Il relativo processo per la risoluzione del concordato, che, allo stato attuale, può essere attivato anche dal comitato dei creditori, si svolge secondo il seguente schema: fissazione dell’udienza di comparizione; termine per la notifica alle controparti, termini di comparizione per le parti, udienza in contraddittorio tra le parti e decisione con decreto motivato, mediante il quale viene contestualmente disposta la riapertura del fallimento. Mentre, peraltro, la risoluzione del concordato si riferisce all’inadempimento degli obblighi concordatari in fase di esecuzione da parte del debitore, l’annullamento del concordato si verifica quando si scopre che sia stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte cospicua dell’attivo.





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