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Tale proposta di concordato deve essere presentata con ricorso al giudice delegato, il quale, quindi, chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, avuto riguardo ai presumibili risultati della liquidazione. A seguito di ciò il giudice delegato, una volta ottenuto il parere favorevole del curatore, provvede a comunicare la proposta ai creditori, concedendo a costoro un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro cui essi debbono far pervenire alla cancelleria eventuali dichiarazioni di dissenso. Il concordato, com’è naturale, è da ritenersi approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quindi, il testo vigente dell’art. 129 L. F. stabilisce che, trascorso il termine fissato per le votazioni, il curatore sottopone al giudice delegato una relazione sull’esito di esse.
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Le invenzioni poi possono essere di prodotto e di procedimento. Quanto a quelle di prodotto sono quelle che hanno ad oggetto un prodotto materiale, quale uno strumento, una macchina, un composto chimico. Quelle di procedimento consistono in un'idea non materiale, quale ad esempio, una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio già noto. Ci possono essere invenzioni di procedimento e prodotto derivato. Altra categoria è quella delle invenzioni derivate o derivative. Sono derivazioni da una precedente invenzione. Possono essere di perfezionamento, di combinazione e di traslazione.
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La chiusura del fallimento, inoltre, allo stato attuale, fa cessare nei confronti dei creditori il blocco delle loro azioni per il soddisfacimento dei rispettivi diritti. A tale riguardo, tra l’altro, l’art. 120, comma 3, nuova L. F., prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituiscano prova scritta ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo di cui all’art. 634 c.p.c
L’esdebitazione non opera comunque se non sono stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale. Quanto, poi, al procedimento di esdebitazione, l’art. 143 L. F., nuova formulazione, prevede che il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento oppure su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori e vetrificata la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 142 L. F. come sopra individuate, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.





 Leggi (codice penale)
codice penale delle contravvenzioni in particolare



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