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Il brevetto conferisce il diritto di disporre della scoperta o dell’invenzione, il diritto di realizzarla, di commercializzarla, nonché il diritto di vietare a terzi di produrla, usarla, metterla in commercio, venderla o importarla. In particolare, il brevetto è un titolo che attribuisce al suo titolare un’esclusiva di sfruttamento sul quanto venga scoperto o inventato.
L’efficacia del brevetto nazionale è limitata al territorio Nazionale in cui viene presentata la domanda di protezione. Terminato il periodo di validità previsto dalla legge, il brevetto diventa di pubblico dominio e non può essere più rinnovato.
In base alla disciplina attualmente vigente, inoltre, il decreto in commento comporta la cessazione immediata degli effetti a carattere personale prodotti dalla sentenza di fallimento, essendo venuto meno l’istituto della riabilitazione civile, che faceva conseguire nuovamente al fallito la propria capacità personale, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, solo dopo il decorso di cinque anni dalla dichiarata chiusura della procedura fallimentare ed a condizione che il Tribunale ravvisasse una buona condotta dello stesso fallito. La riabilitazione è dunque da ritenersi abrogata per le procedura instaurate successivamente al 16 gennaio 2006, data di entrata in vigore della riforma.
Il concordato fallimentare
Una delle possibili cause di chiusura della procedura fallimentare è l’approvazione del concordato proposto dal fallito nel corso del fallimento, ai sensi degli artt. 124 e seguenti L. F., così come modificati dagli artt. 114 e seguenti del d. lgs. n. 5/06. Peraltro, fin da una prima lettura della riforma, si può notare un ampliamento delle possibilità offerte dall’istituto. La prima modifica di indubbio rilievo riguarda la legittimazione a presentare la proposta di concordato, che non è più limitata al solo fallito ed ai suoi eredi, ma può essere avanzata anche dai creditori o da un terzo. Emerge inoltre una maggiore varietà possibile di tipi di concordato, poiché l’art. 124 L. F., nuova formulazione, dispone che la proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Dunque la proposta di concordato, tra l’altro, non deve più necessariamente contemplare il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello dei creditori chirografari nella misura di almeno il 40%.
L'invenzione di perfezionamento è quella che offre una soluzione, in forme diverse e con un migliore rendimento, ad un problema tecnico già risolto da una precedente invenzione.
Quella di combinazione è quella che realizza un risultato nuovo ed originale tramite il coordinamento nuovo ed originale di elementi e mezzi già conosciuti.
L'invenzione di traslazione è quella che applica ad un settore diverso un'invenzione nota in altro settore, trovandone un risultato nuovo e originale.
Poi le invenzioni dipendenti sono quelle in cui l'attuazione di un'invenzione richieda l'uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore.