| Per “prodotto” s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i
componenti che devono essere assemblati per formare un “prodotto complesso”, gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per
elaboratore (software). |
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| Il nuovo testo dell’art. 160 L. F., poi, rispetto al passato, non impone più all’imprenditore che proponga il concordato alcun requisito soggettivo particolare, quale la tenuta di una regolare contabilità e la rituale iscrizione nel registro delle imprese dall’avvio dell’attività.
Una volta presentata la domanda di concordato preventivo, devono essere superate le varie fasi della procedura, sommariamente individuabili nell’ammissione alla procedura stessa, nell’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori e, da ultimo, nell’omologazione con sentenza del Tribunale, immediatamente esecutiva. |
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| Preuso
In base all'art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1979 n.338, si stabilisce che: "Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto (o alla data di priorità), abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente". |
| Carattere individuale: un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione
generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima
della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorità, prima della data di quest’ultima.
I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto
per dettagli irrilevanti. |