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La successione mortis causa a titolo universale
A seguito della morte di una persona fisica è necessario regolare la titolarità dei rapporti patrimoniali già facenti capo alla stessa mediante l'apertura di una successione.

Qualora un soggetto, per testamento o per legge, sia chiamato a succedere nella totalità delle situazioni di carattere patrimoniale di pertinenza del de cuius, si parla di successione mortis causa a titolo universale e colui che subentra nella titolarità di detti rapporti assume la qualità di erede.

Nel caso in cui, invece, il soggetto sostituisca il defunto esclusivamente con riferimento a situazioni specifiche e determinate, si apre la c. d. successione a causa di morte a titolo particolare ed il beneficiario del lascito prende il nome di legatario.

Peraltro, talvolta risulta difficile distinguere le due forme di successione suddette; nella prassi, infatti, spesso la linea di demarcazione tra istituzione di erede e legato appare assai sottile, soprattutto qualora si tenga conto del fatto che occorre attribuire significato ad un negozio giuridico, quale è il testamento, senza che l'autore di esso possa offrire alcun ausilio all'interprete. 

L'art. 588 c. c., invero, prevede che si abbia successione a titolo universale sia quando un soggetto subentra nell'universalità dei beni del de cuius, sia quando vengono attribuiti allo stesso singoli ed individuati beni, intesi, però, dal defunto come quota parte del suo patrimonio: in quest'ultimo caso, sussiste la c. d. institutio ex re certa. Ogniqualvolta, invece, il conferimento al successore di beni determinati non sia accompagnato dalla volontà del testatore di collocare tale soggetto nella medesima posizione di diritto propria del de cuius, seppure limitatamente ad una porzione dell'asse ereditario, si verificherà un'ipotesi di successione a titolo particolare. Tale distinzione è stata chiaramente definita anche dalla Corte di Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 3016 del 1°marzo 2002.

Peraltro l'assunzione della qualità di erede anziché di legatario determina la produzione di effetti ben diversi tra loro, come si avrà subito modo di chiarire. 

L'accettazione dell'eredità
Allorché un soggetto sia chiamato a succedere ad un altro a titolo universale, egli acquista il diritto di accettare l'eredità entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni dall'apertura della successione. Tuttavia, chiunque vi abbia interesse può esercitare un'actio interrogatoria, domandando all'autorità giudiziaria di fissare un termine più breve entro il quale i chiamati all'eredità dovranno dichiarare le proprie intenzioni; in difetto, essi decadranno dal diritto di accettare.

Nel momento in cui il soggetto chiamato manifesta la propria volontà di accettare o meno l'eredità, gli effetti di tale dichiarazione si fanno decorrere, attraverso una finzione giuridica, dal momento stesso della morte del de cuius, cosicché sia sempre possibile individuare il titolare delle situazioni patrimoniali già facenti capo al defunto. 

Il nostro codice civile, peraltro, prevede due diverse forme di accettazione dell'eredità, a cui sono ricollegabili effetti ben distinti: si tratta dell'accettazione pura e semplice (artt. 470 e segg. c. c.) e dell'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484 e segg. c. c.).

L'accettazione pura e semplice, che può essere tanto espressa quanto tacita, comporta la confusione del patrimonio del de cuius e di quello personale dell'erede.

Peraltro l'individuazione di una forma tacita di accettazione nel comportamento tenuto dal chiamato non può che essere rimessa ad un mero apprezzamento di fatto del giudice di merito: per esempio, la domanda di voltura catastale in capo al chiamato di beni immobili già di proprietà del defunto è stata intesa dalla Suprema Corte come chiara espressione della volontà del richiedente di succedere al de cuius (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5226 del 12 aprile 2002). 

Ogniqualvolta l'erede intenda mantenere la massa ereditaria separata dai propri beni, dovrà accettare con beneficio d'inventario, manifestando tale volontà mediante dichiarazione resa dinanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui è stata aperta la successione. Detta dichiarazione, inoltre, dovrà essere inserita nel registro delle successioni del medesimo tribunale; essa dovrà essere altresì preceduta o seguita dalla redazione di un inventario dei beni facenti parte del compendio ereditario. 

Ai sensi degli artt. 471-473 c. c., peraltro, talune categorie di soggetti, e precisamente i minori, gli interdetti, gli emancipati, gli inabilitati e le persone giuridiche, non possono accettare che con beneficio d'inventario, in quanto l'ordinamento intende assicurare loro una più intensa tutela. In particolare, statuisce la Cassazione, il rappresentante legale del minore deve necessariamente accettare, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, in forma beneficiata, dovendosi dichiarare nulla qualsiasi accettazione avente forma diversa. Il minore, inoltre, è comunque legittimato a rinunciare all'eredità entro un anno dal compimento della maggiore età, non potendo essere addossate a suo carico le spese relative alla predisposizione dell'inventario (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. II, n. 9648 del 24 luglio 2000). 

Tuttavia, nonostante l'accettazione venga effettuata nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, l'erede può decadere dal beneficio d'inventario qualora si renda responsabile di talune omissioni e infedeltà, per esempio alienando alcuni beni ereditari senza previamente ottenere le prescritte autorizzazioni giudiziarie: in tal caso egli tornerà ad essere un erede puro e semplice. 

Analizziamo ora più precisamente gli effetti del beneficio d'inventario, così come indicati dall'art. 490 c. c.: tenuto conto della separazione esistente tra il patrimonio del de cuius e quello personale dell'erede, quest'ultimo conserverà verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva in vita verso il defunto e sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni pervenutigli. I creditori dell'eredità ed i legatari, inoltre, avranno la preferenza rispetto ai creditori dell'erede per soddisfare le loro ragioni sulla massa ereditaria. 

L'eredità giacente
Quando i chiamati all'eredità non sono in possesso dei beni ereditari e non hanno ancora esercitato il diritto di accettare, occorre individuare un soggetto in grado di amministrare adeguatamente le sostanze del de cuius, provvedendo anche a pagare i debiti ereditari. In tal caso si è dinanzi ad un'ipotesi di eredità giacente, in attesa, cioè, di essere acquistata dai successori del defunto. 

Il legislatore, dunque, all'art. 528 c. c., prevede che chiunque vi abbia interesse (chiamato successivo, legatario, creditore della massa, ecc.) possa proporre istanza al tribunale del circondario ove si è aperta la successione del de cuius perché venga nominato un curatore dell'eredità giacente, titolare di ampi poteri volti alla gestione e alla valorizzazione dei beni ereditari, nonché legittimato a rappresentare in giudizio l'eredità stessa. Peraltro, fin dal 1987, la Corte di Cassazione ha precisato che è possibile richiedere la nomina del curatore dell'eredità giacente anche qualora semplicemente non si sia a conoscenza dell'esistenza in vita di chiamati alla successione che siano in possesso di beni ereditari (cfr. Cass., sent. 31 marzo 1987, n. 3087).

La curatela viene a cessare in coincidenza con l'accettazione dell'eredità da parte di almeno uno dei chiamati; portato a termine l'incarico, il curatore è tenuto a presentare il rendiconto del proprio operato. 

La rinuncia all'eredità
Colui che per testamento o per legge viene chiamato all'eredità può disporre del proprio diritto di accettare l'eredità stessa dichiarando di rinunciarvi con effetti retroattivi al momento dell'apertura della successione.

L'atto di rinuncia, peraltro, a differenza dell'accettazione, può anche essere oggetto di revoca. La revoca, comunque, avrà effetto soltanto qualora il soggetto chiamato a sostituire il rinunciante non abbia nel frattempo accettato l'eredità in luogo di questi.
La rinuncia, infatti, escludendo l'autore di essa dal novero degli eredi del de cuius, consente ad uno o più soggetti di subentrare nella successione.

Innanzitutto, dunque, succederanno, in virtù del meccanismo di rappresentazione previsto dall'art. 467 c. c., i discendenti del rinunciante, a meno che il testatore non abbia espressamente designato nel proprio atto di ultima volontà il sostituto.

Qualora, peraltro, l'istituto della rappresentazione non possa operare e manchi un'espressa indicazione del de cuius in tal senso, troverà applicazione, nel caso in cui più chiamati concorrano all'eredità, il meccanismo dell'accrescimento della quota in favore degli altri chiamati.

Se, infine, nessuno di tali correttivi potrà trovare attuazione, si ricorrerà alla successiva chiamata ex lege. 

La petizione di eredità
L'ordinamento giuridico italiano tutela l'erede la cui qualità venga contestata da un altro individuo in possesso dei beni ereditari mediante l'azione giudiziaria della petizione di eredità, disciplinata dagli artt. 533-535 c. c.

La finalità della petitio hereditatis, come la Corte di Cassazione ha chiarito fin dalla sentenza n. 5304 del 1984, è prevalentemente recuperatoria: tale strumento processuale è infatti diretto, previo accertamento della vocazione ereditaria dell'attore, a recuperare i beni già appartenenti al de cuius e posseduti da terzi estranei. Sotto il profilo dello scopo perseguito, dunque, l'azione in commento è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come azione di natura reale, volta a garantire, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'acquisto della disponibilità dei beni ereditari posseduti da terzi: in tal senso, recentemente, si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 10557 del 2 agosto 2001.

Qualora, poi, il giudice decida la petitio hereditatis riconoscendo la qualità di successore universale in capo all'attore, tale riconoscimento non può più essere oggetto di contestazione se non nei limiti della revocazione della sentenza, stabiliti dagli artt. 395 e segg. c. p. c. (Cass. civ., sez. II, n. 5920 del 15 giugno 1999).
Ciò detto, a tal punto è opportuno chiarire che il rimedio della petizione di eredità può presentare alcune affinità con l'azione di rivendica, posta dal nostro legislatore a tutela delle ragioni del proprietario i cui beni siano stati sottratti da terzi. 

Tuttavia, una differenza fondamentale dev'essere ricordata: laddove la petitio hereditatis ha ad oggetto l'accertamento della qualità di erede di un soggetto e l'appartenenza di uno o più beni all'asse ereditario, nella rei vindicatio viene dedotto in giudizio il diritto di proprietà su una cosa vantato da una parte nei confronti dell'altra. Tale distinzione, già affermata in giurisprudenza, ha trovato una definitiva consacrazione nella sentenza della Cassazione civile, sezione II, del 26 maggio 1998, n. 5225.

La petizione di eredità, peraltro, può essere esercitata esclusivamente dall'erede, e non anche dal semplice chiamato, contro il possessore di beni ereditari, con o senza titolo, il quale comunque contesti la qualità ereditaria dell'attore.
Detta azione, inoltre, è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione sui singoli beni del patrimonio del defunto. 

La successione testamentaria
La successione testamentaria è nettamente preferita dal nostro legislatore rispetto alla successione legittima; quest'ultima, infatti, trova applicazione soltanto nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, un testamento (art. 457, comma 2, c. c.).
Nessuna norma, peraltro, vieta che un soggetto chiamato all'eredità per testamento rinunci all'eredità stessa e tuttavia partecipi alla successione legittima, come la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (Cass., 1 luglio 2002, n. 9513).

Il testamento
Il testamento è definito dall'art. 587 c. c. come l'atto di ultima volontà con cui un soggetto dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
E' dunque evidente che, pur perfezionandosi in un momento anteriore, il testamento inizia a produrre i propri effetti verso i terzi soltanto a far data dalla morte del suo autore.

Per sua natura, inoltre, il testamento è un atto sempre revocabile dal de cuius fino all'ultimo attimo di vita, affinché esso rispecchi il più possibile la volontà del testatore.
Non stupisce, pertanto, che il nostro ordinamento vieti la stipula di qualsiasi patto tra vivi volto a regolare la successione mortis causa di un individuo (art. 458 c. c.) e non ammetta alcuna forma di rappresentanza per la redazione del testamento.
Il tema del divieto dei patti successori, invero, è sempre stato al centro di accesi dibattiti in dottrina ed in giurisprudenza. 

Innanzitutto, è opportuno distinguere i patti c. d. istitutivi, cioè gli accordi intercorsi tra il de cuius ed il beneficiario dell'attribuzione, con cui il primo dispone delle proprie sostanze; i patti c. d. dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei beni che in futuro dovrebbe conseguire in forza dell'apertura di una successione, e i c. d. patti rinunciativi, con cui taluno rinuncia ai diritti che potrebbe acquistare da una futura successione. Ciò detto, la declaratoria di nullità di detti contratti spesso interviene in un momento in cui gli accordi stessi hanno già avuto esecuzione; i rapporti pendenti, in tal caso, vengono regolati ricorrendo all'istituto dell'indebito oggettivo (art. 2033 c. c.), per cui le somme nel frattempo versate dovranno essere restituite al de cuius o ai suoi eredi, andando a costituire parte integrante dell'asse ereditario (in tal senso, la sentenza più recente è Cass. civ., sez. II, 12 agosto 2002, n. 12474). 

Il contenuto tipico dell'atto testamentario è di natura strettamente patrimoniale, consistendo nell'istituzione di erede e/o nel legato; tuttavia il testamento può presentare anche un contenuto di carattere eventuale, quale il riconoscimento di un figlio naturale.
La validità del testamento è infine subordinata al rispetto di rigorosi requisiti formali.

Le forme testamentarie 
Il codice civile, in particolare, prevede il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio, distinguibile a propria volta in testamento pubblico e segreto (c. d. testamenti ordinari).

Il testamento olografo si caratterizza per essere interamente redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.

Il testamento pubblico, invece, consiste in una dichiarazione di ultima volontà del de cuius raccolta dal notaio alla presenza di due testimoni e dallo stesso custodita.
Il testamento segreto, infine, si differenzia da ambedue le tipologie già descritte per essere predisposto dal de cuius in assenza del notaio e da questi semplicemente ricevuto mediante la stesura di un verbale di consegna.

Altri tipi di testamento, denominati speciali, sono redatti da un pubblico ufficiale (es. comandante di una nave), ma, in quanto redatti in situazioni di pericolo, hanno un'efficacia limitata nel tempo, di soli tre mesi.

La capacità di disporre per testamento
La capacità di disporre per testamento si compone, in verità, di due diversi elementi: la capacità di testare e la legittimazione a disporre per testamento.
E' pacificamente capace di testare chiunque abbia compiuto la maggiore età, purché non sia stato interdetto per infermità di mente e non si trovi, anche in via transitoria, in stato d'incapacità d'intendere e volere, al momento della redazione del testamento.

La legittimazione a disporre per testamento di determinati beni, invece, deve sussistere al tempo dell'apertura della successione, non rilevando se essa risultasse al momento della predisposizione della scheda testamentaria: taluni parlano a questo riguardo di legittimazione sopravvenuta o di validità sospesa del negozio.

L'interpretazione del testamento
L'esigenza fondamentale che si pone all'interprete dinanzi ad un testamento è quella di tradurre la reale volontà del de cuius, attribuendo alle parole ed espressioni spesso ambigue da lui utilizzate il significato maggiormente conforme alla mens testantis; a tal fine si dovrà tenere opportunamente conto anche di elementi estranei alla scheda testamentaria, quali la mentalità, la cultura e l'ambiente di vita del de cuius. Su tale posizione si è allineata la giurisprudenza costante (si veda Cass., 17 luglio 1979, n. 4181, e Cass., 15 marzo 1990, n. 2107).

Una questione aspramente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza concerne, poi, l'applicabilità al testamento delle regole interpretative dettate dal codice civile in materia di contratto agli artt. 1362 e segg. c. c.

Mentre sulla compatibilità o meno di talune disposizioni non sorgono contestazioni di sorta (per esempio, nessuno dubita dell'inapplicabilità dell'art. 1368, secondo comma, dell'art. 1370 e dell'art. 1371, seconda parte, cod. civ., al negozio testamentario, dal momento che dette norme si fondano sulla reciprocità delle prestazioni propria di un contratto), altre norme sollevano al riguardo problematiche di rilievo.

Per quanto attiene ai criteri ermeneutici ispirati ad un principio di conservazione degli effetti dell'atto, appare nettamente preferibile la tesi che ne sostiene l'applicabilità anche al testamento: qualora tali norme non trovassero attuazione, il testamento del de cuius rimarrebbe del tutto privo di significato e, dunque, di esecuzione, senza più possibilità di dare regolamentazione alla successione del defunto se non mediante l'apertura di una successione legittima. 

La validità del testamento
Al pari degli altri negozi giuridici, anche il testamento può essere oggetto di un'azione di nullità o di annullabilità.
Tali rimedi processuali sono regolati sia dalla disciplina generale dettata in materia di contratti, nei limiti della compatibilità, sia dalle norme speciali contenute nel Libro II del codice civile dedicato alle successioni.

La nullità dell'intero testamento o di singole disposizioni di esso può essere accertata sia in presenza delle violazioni formali espressamente stabilite dalla legge, sia allorché manchi uno degli elementi sostanziali del negozio testamentario (ad esempio, qualora non risulti in alcun modo determinabile il beneficiario del lascito).

La sanzione dell'annullabilità, invece, colpisce il testamento o singole clausole di esso ogniqualvolta il de cuius risulti incapace di testare, nonché quando venga accertato che la disposizione è stata determinata da un errore del testatore, da una violenza cui lo stesso sia stato sottoposto ovvero da un inganno perpetrato ai suoi danni.

In particolare, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria, ai fini della configurazione del dolo, non la mera influenza psicologica esercitata sul testatore, bensì l'utilizzo di veri e propri mezzi fraudolenti che, tenuto conto dell'età e dello stato di salute del de cuius, risultino idonei a trarlo in inganno, indirizzando la sua volontà in una direzione diversa rispetto a quella che egli avrebbe spontaneamente seguito (tra le altre, Cass. civ. 19 luglio 1999, n. 7689).

Così come può avvenire per ogni altro documento sottoscritto dal suo autore, inoltre, l'autenticità del testamento può essere contestata mediante l'instaurazione di un giudizio di disconoscimento. 
Che cos'è la successione legittima? 
La successione si apre al momento della morte del soggetto nel luogo del suo ultimo domicilio.
Qualora il defunto non abbia disposto con testamento dei propri beni per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, si applica la c.d. successione legittima, cioè stabilita dalla legge.
L'art. 565 del codice civile individua pertanto le categorie di soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento: essi sono, nell'ordine, i figli, legittimi e naturali, fratelli e sorelle, i genitori e altri ascendenti legittimi, il coniuge, gli altri parenti entro il sesto grado, e, in ultima analisi, lo Stato.

I diritti successori dei figli.
Ai fini successori i figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono in linea di massima equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori o dichiarati giudizialmente tali.
Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali, con una sola differenza: i figli legittimi hanno, infatti, il diritto di commutare la quota di beni, mobili e immobili, spettante ai figli naturali nel corrispondente valore in denaro. Ciò che conta è che ai figli naturali spetti comunque una porzione di eredità dal valore corrispondente a quella attribuita ai figli legittimi; ai primi inoltre è pur sempre riconosciuto il diritto di opporsi all'esercizio di tale facoltà. In tal senso, in merito alla posizione del figlio naturale, si leggano Cassazione, 11 giugno 1987, n. 1261, e Cassazione, 26 aprile 1984, n. 3709. 
Lo status di figlio legittimo, peraltro, è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante, ai sensi cioè degli artt. 6 e segg. Legge 4 maggio 1983, n. 184: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti. 

I diritti successori di fratelli e sorelle, di genitori e ascendenti.
La categoria dei fratelli e delle sorelle del de cuius, esclusa dall'esistenza di prole, ha invece diritto ad acquistare l'eredità in parti uguali in mancanza di coniuge, genitori e ascendenti..
In particolare va però ricordata una distinzione: i fratelli unilaterali, per parte di padre (consanguinei) o per parte di madre (uterini), succedono soltanto per una quota pari alla metà di quella spettante ai fratelli germani: si applica, infatti, il criterio denominato della quota di fatto.
I genitori, anche adottivi, e, in assenza di questi, gli ascendenti, sia paterni che materni, succedono a colui che muore in parti uguali, qualora il defunto non lasci figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti.

La successione del coniuge.
Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite di volta in volta dalla legge.
Ai fini successori, inoltre, il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato; nel caso in cui, invece, al coniuge sopravvissuto sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, egli ha esclusivamente diritto ad un assegno vitalizio qualora risulti già titolare degli alimenti al momento dell'apertura della successione. 

Successivamente al divorzio, peraltro, in caso di morte dell'ex coniuge, si ha diritto alla pensione di reversibilità purché non si sia nel frattempo passati a nuove nozze, si abbia già diritto all'assegno divorzile ed il rapporto lavorativo che ha originato il trattamento pensionistico sia iniziato anteriormente alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Qualora, poi, l'ex coniuge debba concorrere con il nuovo coniuge superstite del defunto per percepire la pensione di reversibilità, quest'ultima, secondo la giurisprudenza più recente, dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto secondo diversi criteri, il principale dei quali è indubbiamente costituito dalla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, ma, ai fini della determinazione delle rispettive quote, l'autorità giudiziaria dovrà tener conto anche di altri fattori, quali l'eventuale convivenza prematrimoniale intrattenuta con il coniuge sposato in seconde nozze ( Cass. civ., n. 2471/2003).

Peraltro, l'attribuzione al coniuge superstite di una quota della pensione di reversibilità non opera qualora sia intervenuta una sentenza che abbia accertato l'invalidità iniziale del matrimonio in quanto viziato al momento costitutivo del vincolo (Cass., 30 maggio 1989, n. 2642).
E' bene ricordare fin d'ora, inoltre, che l'art. 540 c. c. attribuisce al coniuge del de cuius, al momento della di lui morte, il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare. 

I diritti successori degli altri parenti.
In mancanza di altri soggetti appartenenti alle suddette categorie, l'eredità può essere raccolta dai parenti fino al sesto grado.
A tale riguardo, peraltro, è applicabile la regola secondo cui il parente più prossimo esclude il più remoto, mentre, a parità di grado, l'eredità è ripartita in parti uguali.

La successione a favore dello Stato.
Quando il de cuius non lascia alcuno dei parenti individuati dalla legge né nomina propri eredi per testamento, l'eredità è acquistata di diritto dallo Stato con beneficio d'inventario, senza bisogno di accettazione (art. 586 c. c.).
Peraltro in dottrina si dibatte vivacemente circa l'effettiva qualità di erede assunta dallo Stato a seguito di tali acquisti; taluni, infatti, ritengono che l'eredità pervenga non in forza di un acquisto mortis causa, bensì in virtù di un modo di acquisto speciale dettato da ragioni di pubblica utilità.
In virtù del suddetto regime, la responsabilità dello Stato per i debiti ereditari non può mai eccedere il valore dei beni acquistati. 



 Leggi (codice penale)
codice penale delle contravvenzioni in particolare



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